
La cassazione civile, Sezione Lavoro, con sentenza 26 aprile 2022, n. 13063, ha stabilito che nel nostro ordinamento non sussiste un divieto assoluto..
La cassazione civile, Sezione Lavoro, con sentenza 26 aprile 2022, n. 13063, ha stabilito che nel nostro ordinamento non sussiste un divieto assoluto per il dipendente di prestare altre attività, anche a favore di terzi, durante la malattia, sicchè essa non costituisce, di per sè, inadepmpimento degli obblighi imposti al prestatore d'opera.
Tuttavia, il compimento di altre attività da parte del dipendente assente per malattia non è circostanza disciplinarmente irrilevante, ma può anche giustificare la sanzione del licenziamento, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, sia nell'ipotesi in cui la diversa attività accertata sia di per sè sufficente a far presumere l'inesistenza dell'infermità adotta a giustificazione dell'assenza, dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione, sia quando l'attività stessa, valutata in relazione alla natura e alle caratteristiche dell'infermità denunciata e alle mansioni svolte nell'ambito del rapporto di lavoro, sia tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore.
Fonte: Euroconference Lavoro